Marzia Ciunfrini

Il comma 3 dell’articolo 11 della legge 3/2012, prevede espressamente che l’accordo con i creditori non possa pregiudicare i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

Dunque, la richiesta formulata ai creditori di una transazione novativa dei debiti con liberazione della coniuge garante da oneri futuri, non avrebbe mai potuto essere accolta.

Pertanto non si comprende su quali basi possa essere stata opposto il decreto ingiuntivo della Compass nei confronti di sua moglie per una somma correttamente stralciata del 30% rispetto al debito originario in base all’omologazione dell’accordo raggiunto dal debitore principale con il 70% dei creditori.

Purtroppo non possiamo consigliare nulla, considerato che ha già aderito nel 2017 alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, e prima di cinque anni da allora non potrà nuovamente fruire della procedura: la legge 3/2012 è stata migliorata recentemente con l’introduzione dell’articolo 7 bis secondo il quale i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. In pratica, oggi, probabilmente, sua moglie avrebbe potuto essere liberata dai propri obblighi di garante nei confronti del coniuge convivente, presentando il piano di ristrutturazione del debito insieme al coniuge.

Al momento, tuttavia, lo scenario più verosimile contempla il pignoramento dello stipendio del garante nella misura di 150 euro mese (il quinto) fino a soddisfacimento del credito azionato da Compass.


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