Legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (3/2012) » Il comma 3 dell’articolo 11 della legge 3/2012, prevede espressamente che l’accordo con i creditori non possa pregiudicare i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.


La normativa vigente prevede espressamente che l’accordo con i creditori non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti di garanti e coobbligati





Nel corso degli anni ho avuto accesso al credito onorando sempre i miei debiti, fino a quando per ragioni diverse dovute ad imprevisti della vita mi sono ritrovato strozzato dalle rate mensili: così nel 2017 ebbi accesso alla procedura concorsuale prevista per i consumatori dalla Legge 3/2012 riuscendo a formulare una proposta di accordo con i creditori che il tribunale omologò a seguito dell’adesione della maggioranza di loro.

Di questa maggioranza dei creditori non faceva parte Compass, che peraltro non si presentò nemmeno in udienza. Fatto sta che a seguito di omologa del giudice e con il vigile controllo dell’OCC saldai tutti i miei debiti nella misura concordata del 30%. Nell’istanza formulata ai creditori chiesi esplicitamente una transazione novativa dei debiti con liberazione della coniuge da oneri futuri, visto che mia moglie con la quale siamo in comunione dei beni, aveva apposto firma in garanzia sul prestito Compass.

La successiva omologa del giudice effettuata senza obiezioni nel merito, mi ha fatto tirare un sospiro di sollievo finché nel 2018 giunse un decreto ingiuntivo da parte di Compass ed indirizzato a mia moglie nella sua qualità di garante per l’importo risultante dalla differenza tra il debito originario (20.5000€) e la parte stralciata al 30% (62000€) pertanto richiedevano il pagamento di €12.500. Immediatamente mia moglie si oppose attraverso il ns legale. Tuttavia dall’aprile 2018 al 12 luglio scorso non abbiamo mai ricevuto notizie nel merito dell’opposizione finché il 12 luglio scorso ci ha suonato il postino per la notifica del precetto da parte dei legali di Compass nel quale richiamando il decreto ingiuntivo del 2018, la sentenza (mai avuta) di rigetto all’opposizione (risalente al 26/03/2021) informavano della sua registrazione in Cancelleria avvenuta lo scorso 11 giugno e pertanto vista l’esecutività intimavano il pagamento entro 10 giorni dell’importo di € 14000 oltre spese, in difetto annunciano il ricorso all’esecuzione forzata.

Ora, premesso che siamo caduti nello sconforto più totale, vorrei chiedere come dovremmo muoverci considerato che la nostra famiglia dopo tutte le peripezie ed i sacrifici per riabilitarci secondo legge non ha 1 centesimo da parte, con conti correnti a zero e si compone di 4 persone delle quali solo in 2 percettori di reddito (1300€ netti io e 750€ mia moglie), con un mutuo prima casa (unica abitazione) su cui gravano anche 2 ipoteche da parte della banca a seguito del primo atto e del successivo effettuato per rinegoziazione del primo mutuo + liquidità, spese correnti, cambiali per auto usata, spese odontoiatriche cadenzate mensilmente grazie alla buona volontà del dentista che senza prestito (al quale non possiamo accedere grazie alle segnalazioni di Compass sempre lei! che mi ha segnalato in sofferenza dopo la procedura concorsuale ed alla quale ho poi fatto ricorso con ABF) ci ha concesso la dilazione.

Siamo in comunione dei beni con l’unico immobile adibito ad abitazione principale che è un appartamento condominiale risalente al 1981 gravato come detto da 2 ipoteche e con mutuo acquisto in corso. Abbiamo le autovetture tutte intestate a me e che utilizziamo per recarci a lavoro (io a 100km dal domicilio e mia moglie a 6km), e la mobilia di casa di scarso valore poiché acquistata al risparmio anche se ben tenuta. Vi ringrazio anticipatamente per i consigli, lo sconforto è veramente tanto poiché abbiamo agito in buona fede sempre, nel rispetto delle leggi ed ad esse abbiamo fatto ricorso per ricevere aiuto nel momento del bisogno con tutte le conseguenze economiche che lascio immaginare visti i costi sostenuti e le persone coinvolte per aiutarci. Ora, dopo tutto, ci ritroviamo nella disperazione.

Il comma 3 dell’articolo 11 della legge 3/2012, prevede espressamente che l’accordo con i creditori non possa pregiudicare i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

Dunque, la richiesta formulata ai creditori di una transazione novativa dei debiti con liberazione della coniuge garante da oneri futuri, non avrebbe mai potuto essere accolta.

Pertanto non si comprende su quali basi possa essere stata opposto il decreto ingiuntivo della Compass nei confronti di sua moglie per una somma correttamente stralciata del 30% rispetto al debito originario in base all’omologazione dell’accordo raggiunto dal debitore principale con il 70% dei creditori.

Purtroppo non possiamo consigliare nulla, considerato che ha già aderito nel 2017 alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, e prima di cinque anni da allora non potrà nuovamente fruire della procedura: la legge 3/2012 è stata migliorata recentemente con l’introduzione dell’articolo 7 bis secondo il quale i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. In pratica, oggi, probabilmente, sua moglie avrebbe potuto essere liberata dai propri obblighi di garante nei confronti del coniuge convivente, presentando il piano di ristrutturazione del debito insieme al coniuge.

Al momento, tuttavia, lo scenario più verosimile contempla il pignoramento dello stipendio del garante nella misura di 150 euro mese (il quinto) fino a soddisfacimento del credito azionato da Compass.

15 Luglio 2021 · Marzia Ciunfrini


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