Chiunque può rinunciare all’eredità a cui ha diritto: altro discorso sono le conseguenze che possono derivare quando il rinunciante è un debitore inadempiente. Ma qui non si fa alcun cenno alla eventuale situazione debitoria dell’erede che intende rinunciare e, pertanto, ci asteniamo dall’approfondire.
Non va sottaciuto, tuttavia che nel nostro ordinamento sono vietati i patti successori: l’articolo 458 del codice civile, infatti, dichiara nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi. Quindi, sicuramente uno dei due figli può acconsentire a rinunciare all’eredità, ma al momento dell’apertura della successione potrà benissimo non porre in atto la rinuncia e non potrà essere sanzionato da alcun patto successorio.
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