Patrizio Oliva

E’ ovvio che il diritto di abitazione dell’immobile in cui il coniuge superstite vive, spetta (spetterebbe) al coniuge superstite, così come è ovvio che, se si hanno due figli, un coniuge ed un immobile di proprietà, quest’ultimo deve (dovrebbe) essere lasciato per 1/4 al coniuge superstite e per 1/4 a ciascuno dei due figli (eredità riservata ai legittimari) e solo per 1/4 il testatore potrebbe disporne a proprio piacimento (eredità disponibile).

Tutto l’ambaradam si basa sul presupposto che nessuno degli aventi diritto, defraudato di quanto eventualmente gli spetti per legge, si rivolga al giudice per ottenere giustizia. Men che meno potrà farlo il creditore del coerede (debitore) pretermesso, al quale viene lasciato il solo diritto di abitazione dell’immobile. Insomma, tutti i soggetti coinvolti devono partecipare consapevolmente al progetto di tutela della quota di eredità spettante (per legge) al componente familiare debitore.

Come abbiamo cercato di spiegare, il creditore – per potere avviare azione di riduzione dell’eredita lasciata agli altri parenti nel testamento (eccedente la quota disponibile al de cuius (nella fattispecie 1/4), nell’interesse del proprio debitore – dovrebbe preventivamente ottenere, dal proprio debitore, la rinuncia al diritto di abitazione assegnatogli per testamento.

Il creditore del coerede pretermesso, d’altra parte, non potrà agire (non sussistendo presupposti di legge in tal senso), nell’interesse del coniuge superstite che si vede assegnare per testamento il diritto di abitazione, a lui spettante, in condivisione con uno dei propri figli. Solo il coniuge superstite potrebbe adire il giudice per vedersi assegnare, in esclusiva, il diritto di abitazione nell’appartamento (escludendo il figlio – e a questo punto il creditore potrebbe liberamente agire per ottenere il ripristino di quanto spetterebbe al proprio debitore legittimario).


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