Michelozzo Marra

L’ articolo 2901 del codice civile stabilisce che non è soggetto a revoca, l’adempimento di un debito scaduto: qualora, quindi, il ricavato dell’alienazione della casa da parte dei suoi genitori fosse interamente destinato a soddisfare l’adempimento di un debito scaduto, o anche l’intero debito scaduto con il creditore ordinario (il recupero crediti) e parte del debito maturato con il creditore esattoriale, quest’ultimo (Agenzia delle Entrate Riscossione – ex Equitalia) non potrebbe chiedere al giudice di revocare la compravendita fra genitori e figlia.

Una volta perfezionato il trasferimento di proprietà dell’immobile, Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER ex Equitalia) alcuna azione esecutiva potrebbe avviare nei confronti della figlia nonché sui beni di sua proprietà, per i debiti residui dei genitori.


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