Marzia Ciunfrini

L’articolo 2901 del Codice Civile, stabilisce che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.

Il successivo articolo 2903, aggiunge che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto.

La corte di Cassazione si è occupata spesso del tema.

Con la sentenza 5619/2016, i giudici supremi hanno precisato che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.

Con la sentenza 9855/2014 è stato deciso che ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso.

Naturalmente, vista la durata di un procedimento civile ordinario, non è detto che la controparte, prima che la sentenza a suo favore sia passata in giudicato e prima che intervenga il termine prescrittivo quinquennale, si preoccupi di avviare un’azione revocatoria dell’atto di donazione del bene immobile di chi lo ha citato in giudizio.

Pertanto, l’atto di donazione dell’immobile a sua sorella, potrebbe risultare un valido mezzo di tutela della proprietà a fronte di inattesi e indesiderati esiti processuali.


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