Annapaola Ferri

Nel nostro ordinamento, in particolare riguardo al contratto di donazione, esiste l’istituto della risoluzione della donazione mediante mutuo consenso (articolo 1372 codice civile): con la risoluzione della donazione mediante mutuo consenso (o mutuo dissenso, se si vuole mettere in risalto il venir meno del consenso) fra donante e donatario, si consegue il ritorno del bene nella proprietà del donante. In pratica, il bene a suo tempo donato, rientra nel patrimonio dell’originario proprietario. Per quello che qui ha interesse, con la risoluzione della donazione mediante mutuo consenso fra donante e donatario, quest’ultimo, essendo debitore, sottrae al proprio creditore qualsiasi possibilità di riscossione coattiva di quanto gli è dovuto.

Questo, naturalmente, al di là delle sagge e corrette considerazioni del notaio interpellato secondo il quale, il 50% di un immobile dove vi è anche un usufrutto nessuno al mondo lo comprerebbe all’asta, anche per un valore simbolico.

Tuttavia, è bene chiarire che anche la risoluzione della donazione per mutuo consenso fra donante e donatario può essere soggetta, entro 5 anni dalla data dell’atto di risoluzione, a revoca ex articolo 2901 del codice civile avviata dal creditore del donatario.


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