Giuseppe Pennuto

In effetti, nel caso particolare di ritiro della carta di circolazione per omessa revisione del veicolo, qualora si circoli comunque in attesa della revisione, si applica anche l’articolo 80, comma 14 del Codice della Strada (CdS), secondo il quale, all’accertamento della violazione (circolazione in attesa della revisione) consegue la ulteriore sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni (oltre alle sanzioni accessorie previste in generale dall’articolo 217 del Cds che riguarda la circolazione con carta sospesa o ritirata).

Nel merito, l’articolo 214 del CdS, che disciplina il fermo amministrativo del veicolo, come sanzione accessoria ad alcune specifiche violazioni del CdS, elenca le procedure con cui si applica tale provvedimento.

La costante è che si tratta sempre, ed esclusivamente, del veicolo a bordo del quale è stata commessa la particolare infrazione che richiede l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo.

In sostanza possiamo dire che esistono due tipologie di fermo amministrativo:

– il fermo amministrativo che viene disposto dal concessionario della riscossione sul bene di proprietà del debitore inadempiente (colui che non paga multe, tasse, contributi e le successive cartelle esattoriali emesse). Questo provvedimento può interessare qualsiasi veicolo in possesso del debitore al momento in cui il fermo amministrativo viene disposto.

– il fermo amministrativo disposto come sanzione accessoria ad una specifica violazione del CdS che riguarda esclusivamente il veicolo a bordo del quale è stata commessa l’infrazione.

Pertanto, si ribadiscono le conclusioni nella precedente risposta.


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