Paolo Rastelli

Il “Decreto Sostegni” (DL 41/2021), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, ha disposto significativi interventi in materia di riscossione. In particolare sono stati annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Tuttavia, il debitore per poter fruire del beneficio deve aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

Inoltre, restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento, anche attraverso piani di rateazione con agevolazioni a saldo stralcio. Insomma, con l’adesione al saldo stralcio è come se lei avesse già concordato il pagamento anche di quella cartella esattoriale di importo inferiore ai cinquemila euro alla data in cui ha aderito


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