Giuseppe Pennuto

In base all’articolo 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, in caso di incidente, se viene riscontrata la cattiva condotta dell’assicurato responsabile del danno, la compagnia assicurativa ha diritto alla rivalsa: dopo aver liquidato i danni causati a terzi, l’assicurazione ha il diritto di richiedere all’assicurato la restituzione totale o parziale della somma versata.

Per evitare che la compagnia applichi la rivalsa, puoi aggiungere alla tua copertura la garanzia Rinuncia alla rivalsa.

Acquistando una polizza auto, moto, ciclomotori o furgoni, ricorda di verificare quali sono le clausole di rivalsa incluse nel tuo contratto: le più comuni sono guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, revisione scaduta e conducente non abilitato in base alla tipologia di guida scelta in polizza.

Questa garanzia è disponibile per polizze auto, moto, ciclomotori e furgoni.

Se dovessero verificarsi gli estremi per esercitare il diritto alla rivalsa in caso di sinistro, la compagnia rinuncerà a esercitare questo diritto, ma solo per il primo sinistro.

La rinuncia alla rivalsa è valida in queste situazioni:

  • Il conducente ha un tasso alcolemico non superiore al minimo di legge maggiorato di 0,3 gr/
  • Il veicolo non è in regola con la revisione
  • Il trasporto dei passeggeri non è conforme alle leggi vigenti (come guida senza cintura di sicurezza per le auto o senza casco per le moto)

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