Giuseppe Pennuto

Specie per infrazioni come il divieto di sosta, il foglio posto dalla polizia municipale sul parabrezza costituisce un preavviso di multa finalizzato anche a svolgere la funzione di impedire al sanzionato di ripetere la violazione del Codice della Strada: ma non si può pagare la multa sulla base di quel preavviso.

Per comprendere come un preavviso di multa non possa costituire una modalità di notifica corretta al trasgressore, basta osservare che un passante qualunque, potrebbe portar via il preavviso oppure che un improvviso acquazzone potrebbe renderlo illeggibile.

Quindi, una volta appreso che è stata commessa un’infrazione, se si ha la fortuna di poter fruire del preavviso per non reiterarla, bisogna attendere la notifica ordinaria del verbale di multa, via posta ordinaria, ufficiale giudiziario, o Posta Elettronica Certificata (PEC).

Morale della favola: fra qualche giorno le verrà notificato il verbale di multa del 7 aprile che lei presume, errando, di aver già pagato. Dovrà recarsi presso gli uffici comunali preposti alla gestione delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, presentare il verbale, l’attestato di quanto già versato alle casse comunali sulla base del preavviso e chiedere lo sgravio parziale della sanzione amministrativa che le è stata notificata.


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