Con l’assegnazione giudiziale del ricavato dalla vendita all’asta al creditore procedente (nella fattispecie 13 mila euro) non si estingue il debito azionato (nella fattispecie 63 mila euro) qualora il primo importo risulti inferiore al secondo.
Infatti se il ricavato dalla procedura di vendita all’asta fosse stato superiore al credito azionato, la differenza fra ricavato e importo a debito residuo, sarebbe stata assegnata al debitore inadempiente.
Nella situazione esposta, invece, il debitore inadempiente dopo l’espropriazione dell’immobile di proprietà, è ancora debitore della differenza fra credito azionato e ricavato dalla vendita all’asta.
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