Le quote di indennità di accompagnamento riconosciuta post mortem, maturate in vita e non riscosse dal pensionato deceduto, entrano nell’asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi.
Le rate di indennità non riscosse dal pensionato vengono corrisposte:
– al coniuge superstite (che ha altresì diritto alla pensione di reversibilità);
– in mancanza del coniuge, ai figli viventi al momento della morte del pensionato;
– in mancanza di coniuge e figli, agli altri eredi legittimi o testamentari: in questa ipotesi, per ottenere la liquidazione delle somme, gli eredi legittimi o testamentari possono inoltrare apposita domanda all’INPS online attraverso il servizio dedicato o, in alternativa, attraverso gli enti di patronato e gli intermediari dell’Istituto (CAF).
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