Piero Ciottoli

Sono in arrivo specifiche misure agevolative per la prima casa rivolte ai giovani: si tratta in particolare della garanzia sui mutui casa già prevista dalla legge 147 2013 e dell’esenzione da imposte di registro IVA e riduzione delle spese notarili.

Questi provvedimenti trovano spazio nella bozza del decreto Sostegni bis.

Nell’ultima versione approvata in Consiglio dei ministri però è spuntata a sorpresa una limitazione importante ovvero il limite di ISEE a 30mila euro per poter accedere sia alla garanzia che alla riduzione delle spese.

Vediamo di seguito le novità in maniera più approfondita, sia sul mutuo prima casa che sulle altre agevolazioni riguardanti gli atti di acquisto delle prime case per giovani under 36.

L’art. 63 dell’ultima bozza diffusa del Sostegni bis interviene ampliando una norma sul Fondo di garanzia per la prima casa già in vigore ovvero l’art 1 comma 48 lettera 3 della legge di bilancio 2014(n. 147/2013) istituita dal Governo Letta. La garanzia dello Stato attraverso questo Fondo viene concessa nella misura del 50% della quota capitale, sui finanziamenti connessi all’acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, da adibire ad abitazione principale con priorità per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari mono genitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico”.

Con la modifica del decreto Sostegni bis l’accesso:

  • viene ampliato ai giovani di età inferiore ai trentasei anni, senza limitazioni sulla tipologia di contratto di lavoro di cui siano titolari purché con ISEE inferiore a 30mila euro .
  • La garanzia dello stato è ampliata all’80% dei finanziamenti richiesti.
  • La durata del beneficio è prevista fino al 30 giugno 2022, per far fronte all’emergenza economica causata dal COVID.
  • Nei commi successivi l’art. 63 prevede che :

  • gli atti d’acquisto di case di abitazione, (ad eccezione di quelle di lusso categoria A1-A9) e
    gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione
  • a favore di soggetti under 36 (36 anni non compiuti nell’anno in cui si effettua l’acquisto) con ISEE inferiore a 30mila euro godranno delle seguenti agevolazioni:
    1. Esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale.
    2. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
    3. Per gli atti soggetti ad IVA è attribuito agli acquirenti un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta che può essere usato in compensazione di imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche . (Su questa misura non sembra operare il limite ISEE)
    4. I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative

Le agevolazioni citate si applicheranno agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legge , attesa a breve, e il 30 giugno 2022.


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