Ornella De Bellis

Il paragrafo 5 punto 5 (sofferenze e crediti passati a perdita) della circolare della Banca d’Italia numero 139 dell’11 febbraio 1991, aggiornata al febbraio 2020, stabilisce che devono essere segnalati nella categoria di censimento sofferenze – crediti passati a perdita i crediti in sofferenza che l’intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero e che la segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita.

Nel caso specifico il credito non è stato interamente passato a perdita dal momento che il credito iniziale in quota capitale (utilizzato – al netto di interessi moratori) è pari a 3743 euro, mentre la somma appostata a perdita è pari a 3433 euro. C’è una differenza superiore a 250 euro che giustifica il persistere della segnalazione mensile.


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