La procedura standard prevede che una volta registrato il contratto di locazione, il conduttore (o il locatore) è tenuto a comunicare all’amministratore di condominio l’intervenuta occupazione dell’immobile locato.
Gli oneri condominiali (naturalmente riferiti esclusivamente alle spese di manutenzione ordinaria) dovranno essere richiesti direttamente all’inquilino e da questi versati direttamente al condominio, senza alcuna mediazione da parte del locatore.
E’ vero: in caso di inadempimento da parte del conduttore nel versamento dei canoni condominiali, l’amministrazione condominiale deve rivalersi sul proprietario dell’immobile (Tribunale di Bari, sentenza 1355/2016). Per far fronte a questa evenienza il locatore avrebbe dovuto, magari, pretendere una fideiussione bancaria a prima richiesta all’atto della sottoscrizione del contratto di locazione, ma nulla lo autorizza a pretendere dall’inquilino il versamento congiunto del canone di locazione e di quello condominiale.
Anzi, se l’inquilino versa il canone con bonifico bancario o postale, oppure è in possesso di ricevute che attestino il versamento dell’importo cumulativo (canone mensile di locazione più canone condominiale), il locatore potrebbe passare dei guai con l’Agenzie delle Entrate dal momento che l’importo cumulativo versato potrebbe, senza problemi, essere identificato con il canone di locazione (indipendentemente dalle causali utilizzate), il che integrerebbe una elusione del reddito da fabbricato per il proprietario dell’immobile ed un sicuro accertamento fiscale a suo carico.
Il suggerimento è quello di comunicare le generalità dell’inquilino all’amministratore di condominio ed accettare il versamento del solo canone di locazione: qualora il conduttore non adempisse agli obblighi verso il condominio e l’amministratore procedesse (come dovrebbe) con decreto ingiuntivo nei confronti del locatore, quest’ultimo avrebbe un ulteriore motivo per avviare la procedura di sfratto per morosità.
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