Giorgio Valli

A nostro parere non potrà fruire nuovamente dell’agevolazione fiscale per l’acquisto di una prima casa in quanto pur avendo l’immobile già acquistato (con le agevolazioni prima casa) cambiato la destinazione d’uso, lei risulterebbe comunque proprietario di un immobile ubicato in altro comune acquistato con le agevolazioni prima casa.

E’ vero che uno dei requisiti previsti per fruire dell’agevolazione prevede letteralmente che l’acquirente non risulti titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Tuttavia, anche se al momento del nuovo acquisto, l’immobile già comprato fruendo delle agevolazioni prima casa risulterebbe essere stato destinato ad uso ufficio e non a civile abitazione, la fruizione di una seconda agevolazione fiscale prima casa configurerebbe abuso del diritto o elusione delle norme, e come tale verrebbe sanzionata dall’Agenzia delle Entrate. Occorre preventivamente alienare lo studio medico.


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