Chiara Nicolai

Il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all’articolo 2946 del codice civile, vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.

Ma, se nel frattempo, com’è verosimile, sono state notificate al debitore inadempiente cartelle esattoriali, anche per compiuta giacenza (in occasione di temporanea irreperibilità del destinatario), la prescrizione decorre dalla data di notifica delle cartelle esattoriali o di qualsiasi altra successiva comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione (interrompe i termini di prescrizione anche un tentativo infruttuoso di riscossione coattiva).

La sensazione è che sia completamente inutile puntare sull’eventuale prescrizione per riottenere il passaporto: conviene pagare o rinunciare al documento che consente di espatriare nei paesi extracomunitari che lo richiedono.


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