Giovanni Napoletano

L’articolo 61 del Codice del Consumo, al comma 1, prevede espressamente che, salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista (ovvero il concessionario della casa automobilistica) è tenuto a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.

Il comma 3 aggiunge che se il professionista non adempie all’obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore e’ legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Pertanto, potrà risolvere il contratto – con diritto alla restituzione dell’anticipo ed alla possibilità di avviare un’azione legale di risarcimento danni – solo dopo che sia inutilmente scaduto il termine supplementare, la cui durata si consiglia non inferiore ai 30 giorni.

Inutile aggiungere che la comunicazione al concessionario deve essere inviata in piego (senza busta) con raccomandata AR.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.