Tullio Solinas

Com’è noto il socio accomandatario, al quale è riservato il potere di amministrare la società, risponde illimitatamente e solidalmente (con gli altri eventuali soci accomandatari) per le obbligazioni sociali, anche dopo la chiusura del fallimento, se non è stata chiesta ed ottenuta l’esdebitazione.

Se, quindi, le richieste di contribuzione da parte INPS si riferiscono ad un periodo antecedente la dichiarazione di fallimento (e la conseguente cancellazione delle società dal Registro delle Imprese), esse sono finalizzate ad evitare la prescrizione del diritto di riscuotere i contributi.

Per quanto riguarda i contributi pretesi dopo la chiusura attività occorrerà esibire all’Agenzia delle Entrate Riscossione l’attestato di cancellazione delle sas prodotto dalla Camera di Commercio territorialmente competente.

In ogni caso le farà piacere sapere che una pensione di 770 euro è praticamente impignorabile.


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