Giorgio Valli

L’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR) stabilisce che, fra gli altri, sono redditi diversi (e quindi tassabili) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.

In particolare, se il gioco online è organizzato su piattaforma gestita da soggetto di diritto italiano, sulla vincita viene operata una ritenuta d’acconto.

Dichiarando al fisco la vincita, pertanto, non saranno possibili eventuali successivi accertamenti da parte di Agenzia delle Entrate sull’origine del bonifico effettuato dal gestore del sito.

L’entità del prelievo che verrà effettuato dal fisco, dichiarando una vincita di seimila euro, è del 18% circa al lordo della eventuale ritenuta d’acconto già operata (siti vigilati da AAMS).

Per rassicurare la platea di lettori che spesso giocano nei casinò online, va anche aggiunto che le singole vincite fino a 500 euro (nell’anno di imposta) non sono soggette a tassazione.


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