L’articolo 481 del Codice di Procedura Civile specifica che il precetto diventa inefficace, se, nel termine di novanta giorni dalla sua notifica, non è iniziata l’esecuzione.
Quindi se sono passati più di 90 giorni dalla data di notifica dell’ultimo precetto, il creditore procedente deve rinnovarne la notifica al debitore.
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