Annapaola Ferri

Va innanzitutto premesso che se il coniuge superstite rinuncia all’eredità del coniuge pensionato deceduto, egli ha comunque diritto alla pensione di reversibilità: il diritto alla pensione di reversibilità spetta, infatti, in qualità di coniuge (o di figlio minorenne) del pensionato deceduto e non come erede.

Per quanto riguarda il prestito dietro cessione del quinto, si tratta di un istituto che, per legge, è sempre accompagnato da una polizza vita (obbligatoria) che, in caso di decesso del debitore prima dell’estinzione del debito, provvede a rimborsare il creditore di quanto gli residua: pertanto, gli eredi sono sollevati da qualsiasi onere collegato al mancato completamento del piano di ammortamento del de cuius.

Qualora, al momento del decesso, il pensionato fosse stato sottoposto ad azione esecutiva tramite pignoramento verso INPS del rateo mensile, il coniuge superstite a cui viene assegnata la pensione di reversibilità può, rinunciando all’eredità del defunto, evitare l’obbligo di dovere corrispondere al creditore insoddisfatto quanto ancora gli è dovuto: compito che, invece, sarà riservato ai chiamati che accettassero l’eredità.


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