Annapaola Ferri

Nella situazione esposta il creditore del rinunciante potrebbe avvelarsi di quanto disposto dall’articolo 2900 del codice civile: il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare.

In pratica al decesso della madre, il creditore del figlio potrebbe agire con azione di riduzione dell’eredità nei confronti della sorella, affinché quest’ultima restituisca al fratello (e quindi al creditore che ne fa le veci) 1/3 del valore di alienazione dell’immobile (considerata la quota a disposizione della defunta pari ad 1/3 che poteva essere liberamente destinata alla figlia con la donazione).


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