Annapaola Ferri

L’articolo 1201 del codice civile stabilisce che il creditore (nella fattispecie ipotecario) del futuro donante, ricevendo il pagamento da un terzo (nella fattispecie il futuro donatario e fideiussore), può surrogarlo nei propri diritti: la surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Ora, ammesso che il creditore ipotecario abbia surrogato il terzo futuro donatario nei propri diritti verso il proprio debitore, futuro donante, l’accoglimento dell’azione revocatoria finalizzata a dichiarare inefficace l’atto di donazione, non modifica la proprietà del bene: il bene donato resta di proprietà del donatario, solo che il nuovo creditore del donante (diverso dal creditore ipotecario soddisfatto dal futuro donatario) che ha avviato l’azione revocatoria può, qualora il giudice accogliesse la sua istanza, ipotecare ed espropriare l’immobile come fosse ancora di proprietà del debitore donante.

Infatti, l’azione revocatoria non elimina l’atto di donazione impugnato, ma lo rende semplicemente inefficace esclusivamente verso, nella fattispecie, il nuovo creditore non ipotecario del donante che tale azione ha avviato: non si produce un effetto restitutorio, in quanto il bene non rientra nel patrimonio del debitore (nella fattispecie il donante), ma il creditore del donante potrà promuovere sul bene oggetto di revocatoria azioni sia esecutive che conservative, come se il bene non fosse mai stato soggetto all’atto dispositivo.

In siffatte ipotesi è chiaro che l’azione surrogatoria del donatario verso un bene proprio non ha alcun senso, sempre ammesso che il creditore ipotecario abbia, all’epoca, correttamente surrogato nei propri diritti il fideiussore e futuro donatario del debitore donante.


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