Michelozzo Marra

Certamente la controparte potrebbe esibire in giudizio le fatture, nella fattispecie, giustificative della somma pretesa con la notifica della diffida e messa in mora: tuttavia se il diffidato condiziona con comunicazione, inviata via Posta elettronica certificata o raccomandata A/R, l’adempimento all’esibizione delle fatture, ancorchè relative a prestazioni non concordate, il diffidante si espone a gravi rischi negando i documenti al diffidato e poi citandolo in giudizio.

Di solito, solo nella fase giudiziale, quando è stato conferito mandato ad un legale, ed alla controparte viene notificata l’elezione di domicilio legale presso il professionista, la controparte deve indirizzare le proprie comunicazioni attinenti la controversia al domicilio legale.

Tuttavia, giusto per stare tranquilli e non allargare inutilmente il contenzioso, le comunicazioni ulteriori e necessarie potranno essere inviate sia al diffidante che al suo legale.


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