Richiesta di somme in diffida senza prove

La controparte potrebbe esibire in giudizio le fatture, giustificative della somma pretesa con la notifica della diffida e messa in mora


DOMANDA

Avendo già ricevuto soddisfacenti risposte da queste FAQ pages, vorrei porre un ulteriore quesito per avere un quadro più ampio sulla mia situazione: ho in atto un contenzioso attivato da terzi tuttora pendente in appello poiché la prima istanza mi ha dato ragione. Esiste anche un contratto preliminare di compravendita con altro terzi che, concluso il contenzioso si conviene a rogito. Il quesito che viene richiesto è per questa situazione: da premettere che il sottoscritto è residente in una Regione mentre gli immobili le persone coinvolte e Tribunale in altra Regione a oltre 500 km; per cui non è possibile seguire la vicenda in tempo reale (basti pensare a una non risposta telefonica per essere tagliato fuori). Riguardo al contenzioso, il sottoscritto ha avuto ragione nella prima istanza in data 05 novembre 2019 informando immediatamente il terzi del contratto per stabilire la data per il rogito, poiché le condizioni lo permettevano. Terzi del contratto non ha però dato seguito e neppure risposto alla mia formale missiva. Successivamente, il 27 febbraio 2020 terzi del contenzioso è ricorso in appello con udienza al 03. 12. 2020. Prima dell’udienza, Terzi del contratto in data 16 luglio 2020, tramite i suoi legali, ha fatto notificare al sottoscritto, mediante la “busta verde”, un invito, diffida e messa in mora invitando il sottoscritto a dare seguito al contratto sottoscritto e, nel contempo, detrarsi dal prezzo degli immobili la somma di euro 8. 450 versata al difensore del sottoscritto e euro 800 versata tramite poste al sottoscritto. Ora, eccetto euro 800 ricevute anni addietro per essere impiegata sugli immobili in contratto, cui non c’erano mai state problematiche in proposito ne richiesta di immediato rimborso, la somma di euro 8. 450 (totale di diversi versamenti) terzi non ha dato nessuna dimostrazione dei versamento né ha voluto fornirli anche a seguito della mia risposta alla diffida in agosto 2020. Ora, mi chiedo, terzi prima di versare delle somme per “nome e conto del sottoscritto” non doveva concordarle anticipatamente proprio con il sottoscritto nella modalità, motivazione e rimborso? Datosi che lui è parte estranea allo studio legale. Peraltro, alla data dell’udienza del ricorso del contenzioso la data stata rinviata a marzo 2023. Ora a prescindere se terzi del contratto ricorrerà al giudice o meno, cui il sottoscritto spera vivamente, il quesito che vorrei porre è questo: fino a che il contenzioso non si conclude terzi del contratto può avere modo di procurarsi le regolari ricevute dei versamenti asseriti? Il sottoscritto avendo già risposto alla diffida e messa in mora può ancora inviare qualche missiva al terzi del contratto (nello studio legale per eletta domiciliazione), dato che la diffida è un atto stragiudiziale e poiché il suo legale ha affermato che le successive missive del sottoscritto non sarebbero state considerate?


RISPOSTA

Certamente la controparte potrebbe esibire in giudizio le fatture, nella fattispecie, giustificative della somma pretesa con la notifica della diffida e messa in mora: tuttavia se il diffidato condiziona con comunicazione, inviata via Posta elettronica certificata o raccomandata A/R, l’adempimento all’esibizione delle fatture, ancorchè relative a prestazioni non concordate, il diffidante si espone a gravi rischi negando i documenti al diffidato e poi citandolo in giudizio.
Di solito, solo nella fase giudiziale, quando è stato conferito mandato ad un legale, ed alla controparte viene notificata l’elezione di domicilio legale presso il professionista, la controparte deve indirizzare le proprie comunicazioni attinenti la controversia al domicilio legale.
Tuttavia, giusto per stare tranquilli e non allargare inutilmente il contenzioso, le comunicazioni ulteriori e necessarie potranno essere inviate sia al diffidante che al suo legale.


8 Aprile 2021 - Michelozzo Marra


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