Ludmilla Karadzic

Il proprietario dell’appartamento locato non è responsabile dei danni arrecati al bene comune dal proprio inquilino o da chi si reca a fargli visita: egli risponde delle quote condominiali ordinarie eventualmente non corrisposte dall’inquilino, dei danni diretti eventualmente causati dall’immobile di proprietà ed è tenuto a corrispondere i contributi condominiali straordinari deliberati dall’assemblea.

In occasione degli eventi verificatisi nella serata di ieri sera, i condomini presenti, resisi conto delle intemperanze nonché della violazione della quiete pubblica, avrebbero dovuto, come cittadini e comproprietari del bene comune in pericolo, allertare immediatamente le forze dell’ordine per l’identificazione del vandalo e la stesura del verbale. L’amministratore del condominio, sulla base del verbale acquisito, avrebbe poi dovuto citare in giudizio il responsabile degli atti vandalici (nemmeno l’inquilino) per il risarcimento dei danni arrecati. Funziona così. Allo stato attuale, i danni sono stati arrecati da ignoti: al limite i condomini possono ancora presentare una querela contro ignoti, specificando che il responsabile era soggetto sicuramente noto all’inquilino Tal dei Tali. All’esito delle indagini condotte dalle forze dell’ordine, una volta identificato l’autore dei danneggiamenti, quest’ultimo va citato in giudizio per il risarcimento. Tutto ciò va chiarito, una volta per tutte, all’amministratore, con comunicazione via raccomandata AR finalizzata ad evitare future richieste di risarcimento danni campate per aria.

Il proprietario dell’immobile locato è, in questa fase, un soggetto al quale non può essere preteso il risarcimento dei danni in questione. Non c’è alcuna base giuridica per chiamare in causa il proprietario dell’appartamento per il solo fatto che un conoscente dell’inquilino conduttore si sia reso protagonista di atti vandalici nei confronti dei beni condominiali.

Per quanto attiene le morosità del conduttore, certamente va tenuto conto del fatto che per chiedere lo sfratto è necessario affidarsi ad un avvocato al quale va corrisposto l’onorario con il rischio che il debitore saldi il dovuto in fase giudiziale, prima della convalida dello sfratto stesso. L’unica azione efficace in questi casi è, purtroppo, la prevenzione: rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta a favore del locatore da parte del conduttore e selezione accurata (richiesta referenze) del soggetto a cui affidare la conduzione dell’appartamento da locare.


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