Premesso che per abitazione principale deve intendersi l’immobile nel quale il possessore o il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, va ricordato che il termine per la sospensione delle procedure di espropriazione immobiliare che l’ultimo decreto ha spostato al 30 giugno 2021, si riferisce esclusivamente all’ abitazione principale del debitore escusso, ovvero a situazioni in cui il proprietario debitore o il suo nucleo familiare avevano la residenza, nell’immobile espropriando, alla data di notifica dell’atto di pignoramento.
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