Ornella De Bellis

A noi sembrano terroristiche le asserzioni della direttrice dell’Agenzia di banca presso la quale è cliente: la questione della risoluzione unilaterale del contratto di mutuo è regolata dall’articolo 40 (Estinzione anticipata e risoluzione del contratto) del Testo Unico Bancario secondo il quale la banca (quella che ha erogato il mutuo), può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento di una rata quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive (costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata).

Sicuramente con una sofferenza censita in Centrale Rischi le sarà quasi certamente precluso un qualsiasi nuovo prestito senza ulteriori garanzie, ma escludo che possa essere invocata la risoluzione del contratto di mutuo nonché la decadenza dal beneficio del termine con la contestuale richiesta del creditore di rimborsare, in un’unica soluzione il capitale, residuo.


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