Ornella De Bellis

Nella Centrale Rischi di Intermediazione finanziaria (CRIF) la posizione debitoria ivi registrata viene automaticamente oscurata decorsi tre anni dalla fine del piano di ammortamento del prestito non rimborsato oppure della data di ultimo aggiornamento della posizione (con nota integrativa a latere) dopo un accordo transattivo di rimborso parziale a saldo stralcio perfezionato fra debitore e creditore.

Nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, invece, la posizione in sofferenza deve essere (per legge) mensilmente segnalata dal creditore insoddisfatto fino alla data in cui questi decide di appostare a perdita il credito cedendolo (anche per pochi spicci) ad una società specializzata nel settore del recupero NPL (Non Performing Loans – Crediti Inesigibili).

Inoltre, qualora il rimborso del credito avvenga solo parzialmente (attraverso un accordo a saldo stralcio), nella Centrale Rischi della Banca d’Italia il debito residuo continua ad essere segnalato mensilmente se nell’accordo perfezionato fra creditore e debitore il primo non ha rinunciato espressamente al residuo ai sensi dell’articolo 1236 del codice civile (debito rinunciato).

Questi i motivi per i quali ad una situazione debitoria oscurata (pulita) in CRIF corrisponde, talvolta, una situazione ancora aperta in Centrale Rischi (CR) Bankitalia con posizioni debitorie che risultano ancora da regolare.


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