Carla Benvenuto

E’ la genitrice beneficiaria dell’amministrazione di sostegno a dover chiedere al proprio amministratore di sostegno di consentire la visione degli estratti di conto corrente ai familiari da lei stessa indicati.

In base al disposto dell’articolo 410 del codice civile, l’amministratore di sostegno deve tempestivamente consigliare il beneficiario circa l’opportunità della propria richiesta di consentire ai familiari di prendere visione degli estratti di conto corrente. Qualora l’assistito insistesse nella richiesta e l’amministrazione di sostegno non fosse d’accordo, quest’ultimo è tenuto ad informare il giudice tutelare a cui la normativa vigente attribuisce la decisione finale.

Qualora la genitrice beneficiaria dell’amministrazione di sostegno non fosse in grado di specificare la richiesta al proprio amministratore di sostegno, la richiesta dei familiari di poter consultare gli estratti del conto corrente della genitrice soggetta ad amministrazione di sostegno va presentata direttamente al giudice tutelare.


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