Annapaola Ferri

Chiedo se possibile integrare i seguenti chiarimenti: nell’atto di diffida non sono stati inseriti gg. 15 di tempo ne una data a scadenza; pertanto, potrei decidere quando pagare qualora volessi? Inoltre, ammesso che faccia il versamento in forma tracciabile (bonifico/assegno circolare non trasferibile) dopo potrei chiedere formalmente, anche se già fatto con la risposta personale alla diffida, la consegna delle ricevute tramite entro gg. 15 e tramite legale?

L’articolo 1454 del Codice Civile che si occupa di diffida ad adempiere specifica che il termine antro il quale adempiere, se specificato, deve essere congruo ma non inferiore a 15 giorni.

L’atto notificato dalla parte incaricata di vigilare sui terreni sottintende implicitamente che il contratto verbale stipulato non prevedesse, per l’adempimento, l’esibizione delle fatture relative alle spese sostenute per la “vigilanza” dei terreni: in pratica l’adempimento avrebbe dovuto essere assolto a prima richiesta, sicché adempiere, vuole anche dire assecondare tale interpretazione e non condiziona la successiva ostensione delle fatture giustificative.

La cosa migliore da fare è rispondere alla diffida ad adempiere (sempre con raccomandata AR, possibilmente in piego) dichiarandosi disposto ad adempiere dietro l’esibizione delle fatture giustificative delle spese sostenute per la vigilanza, precisando che il contratto verbale concordato e stipulato fra le parti non prevedeva un corrispettivo, ma solo il rimborso delle eventuali spese sostenute per l’attività svolta, dietro presentazione delle fatture giustificative.


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