L’articolo 1454 del codice civile specifica che la parte (presunta) adempiente può intimare per iscritto a quella (presunta) inadempiente di rispettare gli impegni assunti in un congruo termine (nella prassi quindici giorni), con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto. Decorso il termine di 15 giorni senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.
Dunque, il parente rinuncia ad assolvere agli impegni concordati anche verbalmente (vigilare su due terreni di proprietà del diffidato. confinanti con i suoi) se non gli viene riconosciuta la somma pretesa.
Che poi il tribunale, eventualmente adito dal diffidante in seguito al rifiuto del diffidato di corrispondere quanto richiesto, emetterà una sentenza favorevole , condannando il proprietario dei terreni a versare la somma richiesta, è tutto da dimostrare. Il diffidante dovrà provare che per l’attività di vigilanza prestata era stata concordato un corrispettivo e che le eventuali spese sostenute, giustificate da dettagliata fattura, non erano condizionate ad una preventiva approvazione del committente (il proprietario dei due terreni diffidato).
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