L’articolo 1201 del Codice Civile stabilisce che un creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogare il terzo nei propri diritti.
Naturalmente, subentrare nei diritti del creditore vuol dire accampare verso il debitore principale (nella fattispecie) della fideiussione, gli stessi diritti che il creditore surrogato poteva eccepire, nè più, nè meno.
E’ irrilevante il fatto che il creditore sia stato surrogato dal terzo fideiussore prima che altri creditori si attivassero per avviare la riscossione coattiva nei confronti del medesimo debitore.
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