Il decreto ingiuntivo attesta l’esistenza di un credito certo liquido ed esigibile vantato da un soggetto (il creditore insoddisfatto) nei confronti del debitore inadempiente. Inoltre, esso contiene l’ordine dato dal giudice al debitore inadempiente di assolvere all’obbligo assunta (nella fattispecie, il pagamento di una somma di denaro) entro un determinato periodo di tempo (normalmente 40 giorni).
Fra le altre cose, il decreto ingiuntivo utilizzato per il pignoramento del conto corrente, deve indicare l’importo par il quale il creditore insoddisfatto agisce, informazione indispensabile alla banca perchè proceda a rendere al giudice dichiarazione circa il saldo disponibile e perchè tale saldo venga assegnato al creditore insoddisfatto procedente (in tutto o in parte).
Pertanto, in caso di un pignoramento infruttuoso del primo conto corrente del debitore inadempiente l’importo indicato dal decreto ingiuntivo resta inalterato (a meno che il creditore insoddisfatto non voglia gravarlo anche delle spese legali sostenute nel pignoramento infruttuoso) e può essere utilizzato per il pignoramento di un altro conto corrente eventualmente intestato al debitore inadempiente.
Altrimenti, qualora con il primo pignoramento si verifichi un’assegnazione del saldo di conto corrente al creditore insoddisfatto procedente, l’importo a debito cambia e sarà necessario ottenere un nuovo decreto ingiuntivo.
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