L’articolo 3 (nucleo familiare) comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE) stabilisce che il soggetto che si trova in convivenza anagrafica è considerato nucleo familiare a se stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.
L’articolo 5 del DPR 223/1989 precisa che per convivenza anagrafica deve intendersi un insieme di
persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.
Conclusioni: il nucleo familiare qui descritto è costituito da figlio disoccupato, madre invalida e padre risiedente in RSA che, tuttavia, entra a far parte del medesimo nucleo familiare della moglie.
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