Tullio Solinas

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli acquistati dal disabile si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).

E’ possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Quindi se sono già trascorsi quattro anni dal primo acquisto, si può riacquistare l’auto.

Per i disabili che hanno un grave handicap (comma 3, dell’articolo 3 della legge 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl, il diritto alle agevolazioni fiscali non è condizionato all’adattamento del veicolo.

Infatti, l’adattamento del veicolo al fine di fruire delle agevolazioni fiscali (nella fattispecie IVA ridotta al 4% sull’acquisto) è richiesto solo per i disabili che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione.


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