Annapaola Ferri

I creditori della moglie, ammesso che i coniugi abbiano adottato un regime legale di comunione dei beni o che la moglie abbia accumulato debiti per esigenze esclusivamente familiari (e non per acquistare beni personali) possono aggredire la pensione o la buonuscita del marito non debitore, ma, nel secondo caso, la procedura non è immediata. E’ necessario un preventivo giudizio in cui il giudice accerti che i debiti della moglie erano stati contratti per esigenze della famiglia.

La cessione del quinto della pensione può essere richiesta prima o dopo il pignoramento: se avviene prima del pignoramento la rata massima per rimborsare il prestito entro un periodo non superiore a dieci anni (ma dipende anche dall’età del pensionato) è pari al 20% della pensione netta percepita (nella fattispecie 250 euro).

Se la cessione viene richiesta dopo il pignoramento, la rata massima verrà calcolata sul rateo al netto del prelievo fiscale e della trattenuta per pignoramento (nella fattispecie la rata massima di rimborso sarà pari a 200 euro, tenuto conto che la quota pignorata si attesterà intorno ai 250 euro).

Nel momento in cui il creditore decidesse di agire sul marito pensionato, avendone facoltà e diritto, una breve, per quanto banale, indagine patrimoniale porterà ad evidenziare che il debitore percepisce una pensione.


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