Tullio Solinas

Il creditore insoddisfatto di una società a responsabilità limitata, a tutela delle proprie ragioni e se ne ricorrono i presupposti, può richiedere, al tribunale territorialmente competente, la nomina di un revisore dei conti societari (articolo 2477 del codice civile): quest’ultimo, a sua volta, può presentare istanza al giudice per la liquidazione forzata giudiziale della srl. Si tratta di una procedura che, in pratica, surroga il fallimento del soggetto giuridico sotto soglia di fallibilità, ed è finalizzata a liquidare il patrimonio della società insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti.

Ricordiamo che sono sotto soglia di fallibilità, ovvero non sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, le società a responsabilità limitata che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

  1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
  3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

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