Gennaro Andele

L’indennità ai lavoratori domestici è una misura di sostegno economico istituita con il decreto legge 34/2020 (articolo 85) per far fronte alle difficoltà legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Possono fare richiesta colf e badanti che, alla data del 23 febbraio 2020:

  • risultino iscritti con rapporto di lavoro attivo nella Gestione dei Lavoratori domestici
    dell’Inps;
  • abbiano un orario settimanale del rapporto di lavoro superiore a 10 ore (anche sommando l’orario dei vari rapporti di lavoro);
  • non risultino conviventi con alcuno dei datori di lavoro.

L’indennità non è cumulabile con nessuna delle misure emergenziali introdotte per far fronte alla crisi epidemiologica da COVID-19:

  • Indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27, dl 18/2020);
  • Indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 28, dl 18/2020);
  • Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, dl 18/2020);
  • Indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30, dl 18/2020);
  • Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, dl 18/2020);
  • Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art.44, dl 18/2020, modificato dall’art. 78, del dl 34/2020)
  • Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art.84, dl 34/2020);
  • • Indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e enti, società e federazioni ad essi collegati (art. 98, dl 34/2020)
  • Reddito di emergenza (art. 82, dl 34/2020)
  • Emersione dei rapporti di lavoro (art. 103, dl 34/2020).

L’indennità inoltre, non spetta ai titolari di pensione (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984) e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

Nel caso di lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare già percettore di Reddito o Pensione di cittadinanza, l’indennità non spetta se l’ammontare del beneficio in godimento è pari o superiore all’ammontare
delle indennità medesime. Se inferiore, spetta un’integrazione del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuta in ciascuna mensilità.

Esempio 1: Importo spettante a titolo di RdC/PdC: 500 euro.

Esito della lavorazione della domanda di indennità LD: respinta.
Motivazione: il soggetto, o un componente il suo nucleo familiare, è percettore di Rdc/Pdc di importo pari o superiore all’indennità LD.

Esempio 2
Importo spettante a titolo di RdC/PdC: 400 euro.
Esito della lavorazione: accolta, con integrazione della prestazione Rdc/Pdc pari a 100 euro.

Se la domanda di Rdc/Pdc risulta in “evidenza alla sede” per omissioni e/o difformità nell’ISEE, o ancora “da istruire”, si procede comunque al pagamento dell’indennità, fermo restando che lo sblocco della rata di Rdc/Pdc avverrà con le consuete modalità.

Se al momento dell’istruttoria della domanda di indennità LD il richiedente non risulta più percettore di Rdc/Pdc (perché successivamente decaduto o revocato dalla prestazione), l’indennità LD può essere accolta ed erogata a integrazione di quanto eventualmente già percepito a titolo di RdC/PdC per le mensilità di aprile e maggio, oppure è respinta se l’integrazione non spetta.

Esempio 3
Richiedente decaduto a giugno dal diritto a RdC/PdC ma beneficiario per maggio di un importo pari a: 300 euro.
Esito della lavorazione: accolta, per un importo pari al residuo di 200 euro.

La domanda deve essere presentata all’Inps, attraverso i seguenti canali:

  • online, dal sito, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);
  • tramite i servizi offerti dagli istituti di Patronato;
  • attraverso il Contact center multicanale dell’Inps, chiamando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante).
  • Nell’area riservata del sito sarà possibile scaricare la ricevuta della domanda protocollata, il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda e visualizzare le informazioni relative al pagamento.

L’importo dell’indennità LD è di 500 euro per le mensilità di aprile e maggio e dunque non può superare complessivamente l’importo di 1.000 euro, erogato in un’unica soluzione.

Nel caso in cui il lavoratore o un componente del suo nucleo familiare sia percettore di reddito di cittadinanza per un importo inferiore a 1.000 euro, la differenza spettante sarà calcolata e inserita direttamente dalla procedura del Reddito di Cittadinanza come quota specifica.


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