Marzia Ciunfrini

Per fortuna, l’obbligazione lasciata dal de cuius non è solidale: infatti, l’articolo 752 del codice civile stabilisce che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditariin proporzione delle loro quote ereditarie.

Il successivo articolo 754 del codice civile precisa che gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l’intero. Il coerede che pagasse oltre la parte a lui incombente può chiedere agli altri coeredi la restituzione della parte con cui essi devono contribuire a norma dell’articolo 752.

Anche secondo l’articolo 1289 del codice civile, il creditore non può chiedere l’intera prestazione ad uno solo dei coeredi (o solo ad alcuni di essi) non sussistendo tra essi un rapporto di solidarietà.

Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 1292 del codice civile, l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.


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