Andrea Ricciardi

Lei può insistere per il rimborso monetario in quanto la normativa di natura emergenziale recante disposizioni sui voucher/rimborsi (articolo 88 bis della L- 27/2020 e successive modifiche ad opera della Legge 77/2020) è applicabile ai soli contratti con esecuzione prevista tra l’11 marzo 2020 e il 30 settembre 2020.

Per le cancellazioni di viaggi con partenza successiva al 30 Settembre 2020 si applica il Codice del Consumo per cui si ha diritto al rimborso o ad un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo in denaro.


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