Simonetta Folliero

La cessione dei crediti può avvenire anche con notifica cumulativa ai debitori tramite avvisi pubblicati sui media o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Peraltro, in base all’articolo 1260 del codice civile il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore.

Quindi il consiglio è di non eccepire questioni sulla cedibilità del credito, sulla notifica della cessione e sulla eventuale lesione della propria privacy, che viene chiamata in causa a sproposito, almeno a nostro parere.


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