Giuseppe Pennuto

Non credo che il Prefetto le risponderà mai, sia per questioni procedurali (il giudice competente per fermo amministrativo iscritto come sanzione accessoria a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada è il giudice di pace competente per territorio di residenza del ricorrente), sia per questioni di merito (il proprietario del veicolo a bordo del quale è stata commessa la trasgressione è sempre coobbligato insieme al trasgressore, cioè subisce le conseguenze civili ed amministrative della trasgressione).

Scaduto il periodo temporale per il quale è stato iscritto il fermo amministrativo del veicolo, il proprietario può riprendere a circolarvi, senza incorrere nelle ulteriori sanzioni previste in caso di inosservanza del fermo (sequestro del veicolo, rivalsa dell’assicurazione in caso di sinistro, ulteriore sanzione pecuniaria amministrative, prolungamento del fermo, eccetera).


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