Fermo amministrativo – E’ ammissibile il ricorso al Prefetto?

Il giudice competente per sanzioni accessorie a sanzioni amministrative per violazioni del CdS è il giudice di pace


DOMANDA

Circa 2 mesi fa ho presentato ricorso al prefetto per contestare un fermo amministrativo di 3 mesi irrogato quale sanzione accessoria su un veicolo di mia proprietà, in quanto non ero io il diretto trasgressore. Ad oggi non ho ancora ottenuto alcuna risposta dal prefetto ma tra circa 10 giorni scadranno i 3 mesi del fermo auto. Posso comunque ritornare a circolare con l’auto suddetta visto che comunque il fermo sarà integralmente consumato?


RISPOSTA

Non credo che il Prefetto le risponderà mai, sia per questioni procedurali (il giudice competente per fermo amministrativo iscritto come sanzione accessoria a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada è il giudice di pace competente per territorio di residenza del ricorrente), sia per questioni di merito (il proprietario del veicolo a bordo del quale è stata commessa la trasgressione è sempre coobbligato insieme al trasgressore, cioè subisce le conseguenze civili ed amministrative della trasgressione).
Scaduto il periodo temporale per il quale è stato iscritto il fermo amministrativo del veicolo, il proprietario può riprendere a circolarvi, senza incorrere nelle ulteriori sanzioni previste in caso di inosservanza del fermo (sequestro del veicolo, rivalsa dell’assicurazione in caso di sinistro, ulteriore sanzione pecuniaria amministrative, prolungamento del fermo, eccetera).


11 Febbraio 2021 - Giuseppe Pennuto

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