Piero Ciottoli

L’articolo 663 del codice penale stabilisce che chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

L’invasione non deve necessariamente avvenire attraverso il ricorso alla violenza fisica, ma deve sempre essere arbitraria ovvero posta in essere senza titolo autorizzativo.

Dunque, non le resta che recarsi presso un commissariato della Polizia di Stato e presentare querela (una) nei confronti dei soggetti (tutti) che, nonostante la sentenza a loro negativa, continuano ad accedere sui terreni e produrne foraggio.


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