Invasione di terreno seminativo da parte di abusivi






A seguito di una scrittura privata per la vendita di terreni seminativi con destinazione artigianali produttivi di mia proprietà con terzi, prima di convenire a rogito terzi è deceduto: eredi diretti (coniuge e figli maggiorenni) non hanno inteso proseguire la compravendita.

Di conseguenza sono stati posti in promessa di vendita con un diretto confinante cui inizialmente non aveva aderito all’invito. Prima di convenire al rogito anche con quest’ultimo, germani del precedente terzi defunto senza titolarità o diritti verso gli immobili hanno ne hanno preso possesso senza alcuna autorizzazione con il fine di produzione foraggio. Ovviamente, l’ultimo promittente acquirente si è bloccato verso la compravendita affinché la vicenda non fosse regolarizzata. Nel contempo i germani hanno acceso anche un contenzioso verso il sottoscritto con il fine di acquisire i terreni. All’azione legale si sono anche associati gli eredi formando in tutto otto persone (tre germani e cinque eredi).

La vicenda legale si è risolta con una sentenza positiva al sottoscritto. La problematica poi è sorta riguarda le persone che, nonostante la sentenza a loro negativa, continuano ad accedere sui terreni e produrne foraggio. Mi è stato consigliato di rivolgermi al giudice per la restituzione del bene, ma il quesito che mi sono posto è se l’azione legale va fatta a tutte le otto persone o a solo quelli che vi accedono materialmente, eventualmente mediante identificazione di un’Autorità? Se se si concretizza l’azione legale alla restituzione del bene verso alcune persone, c’é la possibilità che le ulteriori persone si alternino ad accedere sugli immobili? Devo necessariamente premettere che gli immobili sono in una Regione mentre il sottoscritto in altra Regione a circa 500 km e non ho notizie degli stessi da circa un anno e mezzo a seguito problematica pandemica.

L’articolo 663 del codice penale stabilisce che chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

L’invasione non deve necessariamente avvenire attraverso il ricorso alla violenza fisica, ma deve sempre essere arbitraria ovvero posta in essere senza titolo autorizzativo.

Dunque, non le resta che recarsi presso un commissariato della Polizia di Stato e presentare querela (una) nei confronti dei soggetti (tutti) che, nonostante la sentenza a loro negativa, continuano ad accedere sui terreni e produrne foraggio.

9 Febbraio 2021 · Piero Ciottoli


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