Marzia Ciunfrini

Lei è molto bene informato: tuttavia, per eccepire l’applicazione dell’articolo 2901 del codice civile (condizioni per l’applicazione della revocatoria ordinaria) nella parte in cui recita che non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto, lei dovrebbe essere in grado di dimostrare che i debiti contratti con sua madre, oltre ad essere certi, liquidi ed esigibili, siano antecedenti e già scaduti alla formazione del debito esattoriale conseguente all’omesso versamento dell’IVA.

Per quanto attiene l’ipotizzata rinuncia dell’eredità (a favore dei figli o della genitrice del chiamato debitore) va detto che ai sensi dell’articolo 524 del codice civile (impugnazione della rinuncia) se taluno rinuncia ad una eredità in danno dei propri creditori, questi possono farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. I professionisti da lei consultati contano, evidentemente, sul decorso della prescrizione quinquennale inerente il diritto del creditore di impugnare la rinuncia del chiamato debitore: si spera cioè che Agenzia delle Entrate Riscossione lasci decadere il proprio diritto per mancanza di informazioni e per la conclamata inefficienza che caratterizza la Pubblica Amministrazione.

L’articolo 1184 del codice civile ci aiuta nel comprendere cosa debba intendersi come debito scaduto: si tratta, in sostanza di un adempimento regolato da una scrittura privata con data certa (autenticata o registrata all’Agenzia delle Entrate). Insomma, un accordo scritto, con data certa, in cui siano state chiaramente fissate le modalità e le tempistiche di rimborso del prestito. Onestamente, non credo che generici bonifici da madre a figlio (seppur con causale prestito infruttifero) senza un piano di ammortamento allegato ad una scrittura privata autenticata o registrata, possano costituire fondate prove di debiti scaduti da opporre in una eventuale azione revocatoria – promossa da Agenzia delle Entrate Riscossione – inerente la cessione alla propria genitrice della quota di eredità legittima spettante al chiamato debitore.


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