Se la scrittura privata sottoscritta con il secondo locatore superstite, poi deceduto anch’egli, è successiva alla diffida ad adempiere (versamento immediato dei canoni di locazione arretrati), essa deve essere sicuramente rispettata dagli eredi.
Tuttavia è da tener presente che in assenza di testamento, il coniuge superstite con cui è stato stipulato l’accordo transattivo dovrebbe risultare proprietario solo dei 2/3 dell’appartamento affittato e solo dei 2/3 dei canoni arretrati poteva disporre (indipendentemente dall’aggiornamento della documentazione catastale).
In pratica, se i figli eredi dei precedenti locatori si impuntano, lei, comunque, dovrebbe essere obbligato a versare subito almeno un terzo del canoni arretrati, oggetto della scrittura privata.
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